L’Assicurazione condominiale, meglio detta Polizza Globale Fabbricati, elenca le garanzie e le coperture a tutela delle parti comuni del condominio.

L’Assicurazione condominiale è una grossa tutela per tutti i proprietari e abitanti, a qualunque titolo, di un condominio. La normativa vigente non prevede l’obbligatorietà della stipula di una polizza condominiale. Pertanto, come tutte le decisioni rilevanti in campo condominiale, anche questa deve essere presa a maggioranza dall’assemblea dei condomini. La delibera sarà valida, a seguito di assemblea regolarmente costituita, con il voto favorevole della maggioranza numerica degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi.

L’assicurazione del condominio rappresenta sicuramente una delle spese di maggior incidenza in un bilancio condominiale.
Il premio per l’assicurazione del fabbricato viene suddiviso con i millesimi di proprietà ed è stabilito dalla compagnia.

Vengono valutati vari aspetti del fabbricato: 

  • il valore di ricostruzione a nuovo dello stabile;
  • lo stato attuale dello stabile e delle sue componenti;
  • le garanzie inserite nella polizza.

Per determinare il valore di ricostruzione di uno stabile sono presenti, a livello provinciale, delle tabelle di valori predisposte dal Collegio dei Costruttori. Questi valori indicano un range medio di importi necessario per ricostruire il fabbricato di sana pianta.
Tale importo è indicativo e preso come base di partenza per poter stabilire un giusto valore allo stabile, al fine di non incorrere in una polizza sottostimata o sovrastimata, errori che porterebbero ad avere dei rimborsi non coerenti ai danni avuti.

Lo stato dello stabile viene verificato partendo dallo Storico dei sinistri. Se questo non è disponibile, in quanto nuova polizza o cambio di compagnia assicuratrice, questa valutazione verrà effettuata dall’ Assicuratore mediante un sopralluogo, verificando lo stato globale del fabbricato.

Le coperture della Polizza Globale Fabbricati

L’Assicurazione Condominiale può coprire vari problemi che possono incorrere nella vita del condominio e dei conduttori dei singoli appartamenti.

Danni materiali

  1. Copertura acqua condotta
    Ossia la copertura di tutti quegli eventi accidentali che provocano la rottura o guasto di impianti idrici, igienici e termici del fabbricato, sia che avvenga nelle parti comuni che nelle singole unità immobiliari;
  2. Copertura fenomeni elettrici
    Ovvero la copertura dei danni provocati ad apparecchi elettronici del condominio dovuta a scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa originati;
  3. Eventi atmosferici
    I danni provocati da fenomeni atmosferici straordinari, quali precipitazioni abbondanti sia piovose, che nevose, venti forti, valanghe o eventuali distacchi di slavine;
  4. Atti vandalici e dolosi
    Ovvero tutti quei danni causati da terzi, sia vandalici che terroristici;
  5. Vetri e cristalli
    Le spese sostenute per sostituzione dei manufatti presenti nelle parti comuni dell’edificio a seguito di rottura accidentale o a causa di eventi atmosferici/atti dolosi da parte di terzi.

Danni a terzi

  1. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
    Ovvero la copertura per danni causati ai prestatori di lavoro presenti nel condominio, come può essere un portiere od altra figura alle dipendenze del condominio con assicurazione obbligatoria infortuni.
  2. Responsabilità civile dell’Amministratore
    La copertura dell’Amministratore per danni patrimoniali causati a terzi nell’esercizio del proprio mandato;
  3. Responsabilità civile derivante dalla conduzione delle singole unità immobiliari ad uso civile
    I danni accidentali causati a terzi, che possono avvenire nella conduzione delle singole unità immobiliari e che vadano a colpire sia le parti comuni che le singole unità.

La Franchigia

La franchigia è un importo, non coperto dalla garanzia assicurativa, che non verrà rimborsato al danneggiato. Per esempio su un danno periziato ad € 1000,00 ed una franchigia di €250,00 il rimborso effettivo sarà di € 750,00.

Tutela legale

Oltre alle coperture sopra elencate, abbiamo la possibilità di inserire nella polizza condominiale la copertura tutela legale. È il rimborso delle spese legali sostenute da parte del condominio per eventuali controversie legali. 

Pertanto alla luce di quanto sopra e considerando la complessità di un condominio, con tutti i relativi aspetti che possono portare a sinistri, pur non essendo obbligatoria la stipula di una Polizza Globale Fabbricati è fortemente consigliata per la gestione dei sinistri nel condominio.

Le domande più frequenti sull’Assicurazione condominiale:

Le tubazioni private sono comprese nella polizza condominiale?

Solitamente nelle polizze condominiali sono inserite anche le tubazioni private, quindi consiglio nel caso di problemi con tubazioni di contattare l’Amministratore di condominio per verificare la copertura assicurativa.

L’Assicurazione condominiale è obbligatoria?

No, ma è consigliabile sottoscriverla con le maggiori coperture possibili.

L’Amministratore di condominio può stipulare una polizza condominiale senza consultare l’Assemblea?

No. E’ sempre necessaria la delibera assembleare.

In caso di terremoto l’assicurazione del condominio copre i danni?

Solo se è presente la copertura terremoto fra le garanzie della polizza.

Cosa bisogna fare in caso di sinistro?

Per prima cosa bisogna contattare l’Amministratore del Condominio che provvederà ad aprire un sinistro presso la compagnia assicuratrice. Sarà inoltre necessario reperire materiale fotografico comprovante il danno ed eventuali preventivi per il ripristino.

Chi verifica e stabilisce l’entità del danno?

I periti incaricati dalle varie compagnie assicuratrici provvederanno a verificare i danni ed a stabilire l’importo rimborsato.