La comunicazione di cessione di fabbricato è un adempimento obbligatorio previsto dall’articolo 12 del D.L 59 del 1978 convertito in Legge 191 del 1978. Tale articolo impone che qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ceda un immobile o porzione di esso per un periodo superiore ad un mese, a qualsiasi titolo, debba darne comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.

Chi effettua la comunicazione

La comunicazione di cessione di fabbricato deve essere effettuata da chi ha la disponibilità dell’immobile a qualsiasi titolo. Può essere quindi il proprietario che vende, concede in locazione o in comodato l’immobile, oppure il conduttore che concede la sublocazione, o anche l’usufruttuario che cede a qualsiasi titolo l’immobile. 

Se l’immobile viene ceduto da una persona giuridica sarà il legale rappresentante della stessa a provvedere alla comunicazione.

Come fare la comunicazione

Per la comunicazione di Cessione di fabbricato è prevista la compilazione di un apposito modulo messo a disposizione dalle Questure in cui saranno indicati:

  • i dati di chi cede l’immobile con allegato documento d’identità;
  • i dati di chi riceve l’immobile con allegato documento di identità e copia del Permesso di Soggiorno o Visto di entrata sul Passaporto per cittadini extracomunitari;
  • i dati dell’immobile;
  • la data di effettiva cessione dell’immobile.

Il modulo compilato in tutte le sue parti, comprensivo di allegati e firmato in triplice copia deve essere consegnato entro 48 ore alla Questura di competenza dell’immobile.

Qualora non vi sia una Questura o un Commissariato di Polizia la comunicazione dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune in cui è situato l’immobile.

La comunicazione può essere consegnata a mano o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Semplificazione normativa

L’articolo 2 del D.L. 79 del 2012 convertito in legge 131 del 2012, ha previsto un’importante semplificazione nell’applicazione della normativa.

Con la nuova norma infatti l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato viene sostanzialmente assorbito dall’obbligo di registrazione dei contratti all’Agenzia delle Entrate a cui le cessioni si riferiscono.
Pertanto sia nel caso di vendita, che di locazione che di comodato non sarà necessario provvedere ad un’ulteriore comunicazione oltre alla registrazione.

Permane l’obbligo di comunicazione per i cittadini extracomunitari.

Cessione di immobili per durata inferiore ad un mese

In caso di cessione di immobili per durate inferiori ad un mese, ad esempio da parte di strutture ricettive come alberghi, affittacamere o b&b, oppure cessioni per locazioni turistiche, sarà necessario fare la comunicazione in modalità telematica tramite il portale AlloggiatiWeb.

L’accesso a tale portale è gestito dalle Questure che rilasciano apposite credenziali ai gestori delle strutture ricettive, ai proprietari degli immobili concessi in locazione turistica o ad agenzie o società che gestiscono le locazioni turistiche.

Il soggetto abilitato provvederà a fare la comunicazione telematica per ogni ospite entro le 24 ore successive all’arrivo dell’ospite o entro il giorno stesso in caso di soggiorni di una sola notte.